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Sez. 2, Sentenza n. 19984 del 11/05/2006 Ud. (dep. 12/06/2006) Rv. 234650 - 01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DETERMINATO | Notifiche successive alla prima - Citazione a giudizio - Notificata a norma dell'art. 157, comma ottavo, cod. proc. pen. - Esistenza di un domicilio determinato ex art. 161, secondo comma, cod. proc. pen. - Nullità assoluta ed insanabile - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234650-01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DETERMINATO

La notificazione della citazione a giudizio nelle forme indicate dall'art. 157, comma ottavo, cod. proc. pen., e quindi mediante deposito nella casa comunale, affissione del relativo avviso, spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, è affetta da nullità assoluta ed insanabile ex art. 179, primo comma, cod. proc. pen., nel caso in cui dagli atti risulti il domicilio reale dell'imputato, determinato ex art. 161, secondo comma, cod. proc. pen. dalla precedente notifica di un diverso atto del procedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)