Sez. 5, Sentenza n. 23757 del 05/06/2006 Ud. (dep. 07/07/2006) Rv. 234491 - 01
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DETERMINATO | Notificazione eseguita presso la residenza anagrafica - Successiva richiesta da parte dell'imputato di un rinvio dell'udienza dibattimentale - Riconoscimento implicito della correttezza della notificazione - Assunzione dell'obbligo di comunicazione dei successivi mutamenti del luogo di residenza - Conseguenze.
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DETERMINATO
Il riconoscimento ad opera dell'imputato, anche per comportamento concludente, della correttezza della notificazione eseguita presso la sua residenza anagrafica ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. proc. pen. acquista il significato di dichiarazione implicita di domicilio, che fa sorgere l'obbligo di comunicazione di ogni successivo mutamento e comporta, ove tale obbligo non sia adempiuto, la legittimità delle successive notificazioni eseguite mediante consegna al difensore. (Fattispecie in cui l'imputato, ricevuta la notificazione presso la sua residenza anagrafica del decreto che disponeva il giudizio, aveva successivamente richiesto un rinvio dell'udienza dibattimentale per impedimento a comparire, riconoscendo così inequivocamente la correttezza della notificazione, e poi, mutato il domicilio, non aveva ottemperato all'obbligo di darne comunicazione all'autorità giudiziaria).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)