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Sez. 1, Sentenza n. 974 del 14/02/1996 Cc. (dep. 13/04/1996) Rv. 204336 - 01

Giudice - Ricusazione - Casi | Inimicizia grave - Tra giudice (od un suo prossimo congiunto) e parte privata - Ipotesi di ricusazione - Sussistenza - Tra giudice (od un suo prossimo congiunto) e difensore - Ipotesi di ricusazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1996-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204336-01

Giudice - Ricusazione - Casi

Le posizioni interpersonali di inimicizia grave tra difensore e giudice (od un suo prossimo congiunto) non sono previste nel vigente sistema normativo quali possibili cause di ricusazione, posto ché l'art. 36 lett. d), cui rinvia l'art. 37 del codice di rito, limita espressamente i casi di astensione e, conseguentemente di ricusazione, per inimicizia grave ai soli rapporti fra giudice (o un suo prossimo congiunto) ed una delle parti private, senza possibilità di estensione analogica al difensore della parte privata, atteso che la norma fondamentale (l'art. 36, cui si riallaccia, in gran parte specularmente, l'art. 37) distingue espressamente il difensore e la parte privata, menzionando nelle lettere a), b), d), e) la parte privata quale titolare di posizione (sostanziale) obbligante il giudice all'astensione, e nelle sole lettere a) e b) il difensore quale portatore di posizione consimile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)