Sez. 6, Ordinanza n. 37643 del 08/06/2005 Cc. (dep. 14/10/2005) Rv. 232504 - 01
GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - RICUSAZIONE - casi | Inimicizia grave - Rapporti tra giudice e difensore della parte privata - Ipotesi di ricusazione - Esclusione.
GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - RICUSAZIONE - casi
L'eventuale inimicizia grave tra il giudice e il difensore della parte privata non può essere dedotta come motivo di ricusazione dal momento che la legge attribuisce a tal fine rilevanza soltanto all'inimicizia grave fra il giudice, o un suo prossimo congiunto, e una delle parti private.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. A CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 40 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)