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Sez. 6, Ordinanza n. 37643 del 08/06/2005 Cc. (dep. 14/10/2005) Rv. 232504 - 01

GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - RICUSAZIONE - casi | Inimicizia grave - Rapporti tra giudice e difensore della parte privata - Ipotesi di ricusazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232504-01

GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - RICUSAZIONE - casi

L'eventuale inimicizia grave tra il giudice e il difensore della parte privata non può essere dedotta come motivo di ricusazione dal momento che la legge attribuisce a tal fine rilevanza soltanto all'inimicizia grave fra il giudice, o un suo prossimo congiunto, e una delle parti private.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. A CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 40 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)