Sez. 2, Sentenza n. 43884 del 07/10/2014 Cc. (dep. 22/10/2014) Rv. 260856 - 01
GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI | Giudice - Ricusazione - Casi - Inimicizia grave - Tra giudice (od un suo prossimo congiunto) e parte privata - Ipotesi di ricusazione - Sussistenza - Tra giudice (od un suo prossimo congiunto) e difensore - Ipotesi di ricusazione - Esclusione.
GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI
Le posizioni interpersonali di inimicizia grave tra difensore e giudice (od un suo prossimo congiunto) non sono previste nel vigente sistema normativo quali possibili cause di ricusazione, atteso che l'art. 36 lett. d), cui rinvia l'art. 37 cod. proc. pen., limita espressamente i casi di astensione e, conseguentemente di ricusazione, per inimicizia grave, ai soli rapporti fra giudice (o un suo prossimo congiunto) ed una delle parti private, senza possibilità di estensione analogica al difensore della parte privata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)