Sez. 3 - , Sentenza n. 4885 del 04/12/2018 Cc. (dep. 31/01/2019) Rv. 274851 - 02
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Profitto del reato - Nozione - Costi sostenuti per la commissione del reato - Deducibilità - Esclusione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO
In tema di sequestro finalizzato alla confisca, non devono essere detratti dal profitto del reato i costi sostenuti dal reo per la realizzazione dell'attività criminosa, pur intrinsecamente leciti, in quanto, ai fini della determinazione del profitto, non sono utilizzabili parametri valutativi di tipo aziendalistico, come il criterio del profitto netto, che porrebbe a carico dello Stato il rischio di esito negativo del reato e sottrarrebbe, contemporaneamente, il reo a qualunque rischio di perdita economica. (Fattispecie relativa alla commercializzazione di prodotti agroalimentari non realizzati con metodo biologico, ma venduti come tali, nella quale la Corte ha ritenuto corretto quantificare il profitto nel differenziale tra il ricavato delle vendite e l'importo degli acquisti delle materie prime, senza tener conto dei costi sostenuti per commercializzare i prodotti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 185, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)