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Sez. 6, Sentenza n. 24558 del 22/05/2013 Cc. (dep. 05/06/2013) Rv. 256812 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Profitto del reato - Nozione - Costi sostenuti per la commissione del reato - Deducibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256812-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO

Ai fini dell'adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, la nozione di profitto del reato coincide con il complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito e a questi strettamente pertinenti, senza che possano essere sottratti i costi sostenuti per la commissione del reato. (In applicazione del principio, la Corte, in relazione ad una contestazione di abuso di informazioni privilegiate che aveva dato luogo ad un'operazione di compravendita di azioni da cui erano derivati ricavi di gran lunga superiori a quelli conseguibili attraverso una normale cessione, ha ritenuto legittimo il sequestro per equivalente anche con riferimento al valore corrispondente alle somme trattenute dalle società acquirenti a titolo di "retrocessione").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 185, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)