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Sez. 1, Sentenza n. 6143 del 19/04/2012 (Rv. 622492 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Regione Calabria - Direttore generale di azienda ospedaliera - Dimissione dalla carica e delega delle funzioni - Conseguente ineleggibilità alla carica di consigliere regionale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622492-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)

In tema di eleggibilità alla carica di consigliere regionale, l'art. 14, comma 6, della legge Regione Calabria 19 marzo 2004, n. 11 attribuisce al direttore generale dell'azienda ospedaliera il potere di designare l'organo destinato a subentrargli, tanto in caso di assenza o impedimento, quanto in caso di vacanza dell'ufficio, parificando sotto il profilo giuridico fattispecie strutturalmente diverse perché, mentre nei primi casi egli rimane titolare delle relative funzioni, nell'ultimo si spoglia dell'ufficio; pertanto, qualora abbia rassegnato le dimissioni e designato un sostituto, egli non ha alcuna possibilità d'influire sul funzionamento dell'azienda ospedaliera, ai fini di captazione del consenso degli elettori e, quindi, può essere legittimamente eletto alla carica di consigliere regionale, non essendovi possibilità di alterazione della "par condicio" tra i candidati e di inquinamento della campagna elettorale.

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 CORTE COST., Legge Reg. Calabria 19/03/2004 num. 11 art. 14 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)