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Sez. 3, Sentenza n. 32394 del 21/07/2026 Cc. (dep. 31/08/2026) Rv. 290541-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE | Annullamento dell'ordinanza cautelare per omessa traduzione in lingua comprensibile all’indagato – Rinnovazione della misura – Regime previsto dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. – Applicabilità in via analogica – Esclusione - Ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni omogenee - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-07-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290541-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE

In tema di misure cautelari personali, il regime derogatorio previsto dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., che consente la rinnovazione della misura divenuta inefficace solo in presenza di eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non è applicabile al caso di annullamento del provvedimento coercitivo per omessa traduzione dell'ordinanza in una lingua comprensibile all'indagato, perché costituisce disciplina eccezionale, strettamente correlata alla speciale sanzione processuale prevista dal legislatore per l'inosservanza dei termini del procedimento di riesame, come tale insuscettibile di applicazione analogica ad ipotesi differenti, né la sua mancata estensione alla prima tipologia di vicende determina una ingiustificata disparità di trattamento, in quanto le due situazioni sono sorrette da presupposti, finalità e meccanismi di tutela differenti.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)