Sez. L, Sentenza n. 12678 del 27/11/1992 (Rv. 479746 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giusta causa | Conversione d'ufficio in licenziamento per giustificato motivo soggettivo - Ammissibilità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giusta causa
La giusta causa ed il giustificato motivo soggettivo (che implica un notevole inadempimento del lavoratore e cioè un inadempimento caratterizzato da una gravità minore di quella che giustifica la risoluzione in tronco del rapporto) sono qualificazioni giuridiche di comportamenti egualmente idonei a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro, l'uno con effetto immediato e l'altro con preavviso, con conseguente ammissibilità della conversione d'ufficio di un licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo qualora il giudice, adito con l'impugnativa del licenziamento, attribuisca al fatto posto a base del recesso del datore di lavoro la minore gravità propria del licenziamento per giustificato motivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)