Sez. L, Sentenza n. 3270 del 27/03/1998 (Rv. 514044 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Per giusta causa o giustificato motivo soggettivo - Presupposti - Negazione degli elementi fondamentali del rapporto e specificamente della fiducia - Rilevanza - Considerazione concreta della natura del rapporto e del fatto addebitato - Necessità - Fattispecie relativa al licenziamento di un assistente di volo per importazione in occasione del servizio di alcune dosi di stupefacente (marijuana).
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Nel caso di giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento, i fatti addebitati devono rivestire il carattere di grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro, ed in particolare dell'elemento della fiducia, che deve continuamente sussistere tra le parti; la valutazione relativa alla sussistenza del conseguente impedimento della prosecuzione del rapporto deve essere operata con riferimento non già ai fatti astrattamente considerati, bensì agli aspetti concreti afferenti alla natura ed alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi ed alla intensità dell'elemento intenzionale e di quello colposo e ad ogni altro aspetto correlato alla specifica connotazione del rapporto che su di esso possa incidere negativamente. (Nella specie un assistente di volo era stato licenziato perché al rientro da un volo internazionale era stato trovato in possesso di otto grammi di marijuana, pari a circa tre dosi medie: in sede penale era stata ritenuta la non punibilità del fatto, trattandosi di acquisto di modica quantità di sostanza stupefacente per uso personale; il giudice di merito, pur rilevato che il comportamento era qualificato grave dal manuale operativo, aveva annullato il licenziamento, ritenendo nella specie non sussistenti gli estremi della contestata giusta causa e non possibile la conversione in giustificato motivo oggettivo ai fini della valutazione del ritiro del tesserino doganale; la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, ritenendo lacunosa la valutazione del fatto senza l'adeguata considerazione delle particolari funzioni del lavoratore, del tipo di connessione tra il fatto illecito e la prestazione lavorativa, della incidenza del medesimo sul rapporto fiduciario e sull'immagine dell'azienda, del ritiro del tesserino di accesso agli spazi doganali ed aeroportuali, della normativa di servizio; e ritenendo che avrebbe dovuto se del caso procedersi anche alla verifica della sussistenza di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)