Sez. 3, Sentenza n. 7 del 06/01/1982 (Rv. 417688 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - INFORTUNIO DEL LAVORATORE - PREESISTENZA DI MISURE NECESSARIE ALLA TUTELA DELL'INTEGRITÀ FISICA DEL LAVORATORE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - CONTENUTO - FATTISPECIE IN TEMA DI AFFIDAMENTO DI UN AUTOVEICOLO CON AUTISTA AL LAVORATORE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - INFORTUNIO DEL LAVORATORE - PREESISTENZA DI MISURE NECESSARIE ALLA TUTELA DELL'INTEGRITÀ FISICA DEL LAVORATORE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - CONTENUTO - FATTISPECIE IN TEMA DI AFFIDAMENTO DI UN AUTOVEICOLO CON AUTISTA AL LAVORATORE.*
Seppure, nel caso di infortunio del lavoratore, incombe sul datore di lavoro l'Onere di provare l'avvenuta adozione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica di quello, detto Onere deve tuttavia reputarsi soddisfatto allorché risulti l'idoneità dei mezzi forniti per l'esecuzione della prestazione lavorativa, senza pericolo di infortuni da parte del dipendente. In particolare, nel caso che il mezzo di cui il lavoratore debba avvalersi sia un autoveicolo con autista, l'idoneità suddetta deve ritenersi sussistente allorché il veicolo appartenga ad un'impresa che esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone e che presenta incontestabilmente garanzie di serietà anche per quanto attiene alla capacità degli autisti dipendenti. (V 604/79, mass n 396748).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)