Sez. L, Sentenza n. 4294 del 19/07/1985 (Rv. 441774 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE - NOLEGGIO DI COSE MOBILI SENZA ATTRIBUZIONE ALLA CONTROPARTE DEL GODIMENTO DELLE STESSE - DIFFERENZE CON LA LOCAZIONE - RISCHIO DELLE ATTIVITÀ COMPIUTE CON LE COSE.*
LOCAZIONE - IN GENERE - NOLEGGIO DI COSE MOBILI SENZA ATTRIBUZIONE ALLA CONTROPARTE DEL GODIMENTO DELLE STESSE - DIFFERENZE CON LA LOCAZIONE - RISCHIO DELLE ATTIVITÀ COMPIUTE CON LE COSE.*
Nel contratto di noleggio di cose mobili una parte, senza attribuire all'altra il godimento della cosa, si obbliga a compiere con questa, mediante l'opera sua o di propri dipendenti, determinate attività in favore della controparte sicché i rischi connessi alle stesse ricadono sul noleggiante nella cui sfera di disponibilità rimane il bene oggetto del contratto, senza alcuna ingerenza del noleggiatore; invece nel rapporto di locazione il conduttore acquista la detenzione della cosa che entra nell'ambito della sua disponibilità e comporta l'assunzione, da parte sua, dei rischi inerenti all'utilizzazione della medesima, anche se eventualmente alla locazione si accompagni il distacco di personale del locatore che temporaneamente venga inserito nell'organizzazione aziendale del conduttore. Consegue che, ove l'attività del dipendente del noleggiante sia causa di danno risarcibile per responsabilità extracontrattuale, risponde ex art. 2049 cod. civ. il noleggiante e non invece il noleggiatore; viceversa dell'attività del dipendente del locatore distaccato presso il conduttore risponde solo quest'ultimo. (V 7/82, mass n 417688; (Conf 544/79, mass nn 396663 e 396664).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2048, Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)