Sez. 5, Sentenza n. 4923 del 02/03/2007 (Rv. 595978 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - AVVISO DI MORA | Mancanza o illeggibilità della sottoscrizione - Inesistenza - Esclusione - Condizioni - Riferibilità dell'avviso all'organo competente - Accertamento - Giudizio di fatto - Insindacabilità in sede di legittimità.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - AVVISO DI MORA
In tema di riscossione delle imposte sul reddito, la mancanza o l'illeggibilità della sottoscrizione dell'avviso di mora da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza, come quella di ogni altro atto amministrativo, non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che, al di là di questi elementi formali (la cui presenza vale indubbiamente ad agevolarne il riconoscimento), esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo: pertanto, qualora insorga contestazione tra le parti relativamente alla provenienza e la regolarità dell'avviso, il giudice è tenuto ad accertare, con apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione, la riferibilità dell'atto all'autorità legittimata ad emanarlo.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)