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Sez. 1, Sentenza n. 11499 del 31/05/2005 (Rv. 584051 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - FORMA | Autografia della sottoscrizione - Requisito di esistenza giuridica dell'atto - Esclusione - Limiti - Contestazione dell'interessato in ordine alla sottoscrizione - Conseguenze - Fattispecie in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa.
Stato
decisa il 2005-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584051-01

ATTI AMMINISTRATIVI - FORMA

L'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi, quanto meno quando i dati esplicitati nel contesto documentativo dell'atto consentano di accertare la sicura attribuibilità dello stesso a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive, come è confermato dall'art. 6 "quater" del d.l. n. 6 del 1991, convertito, con modif., nella legge 15 marzo 1991, n. 80, con riguardo agli atti degli enti locali, e dall'art.3 del d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 con riguardo agli atti di qualsiasi P.A., i quali, prevedendo, nel caso di emanazione di atti amministrativi attraverso sistemi informatici e telematici, che la firma autografa sia sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile, ribadiscono sul piano positivo l'inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi. Tuttavia, in caso di contestazione sul punto da parte dell'interessato (nella specie in sede di opposizione ad ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa) il giudice deve accertare l'esistenza, nell'originale del provvedimento, della sottoscrizione del soggetto a ciò abilitato o di un suo delegato, in guisa da risultare in modo non equivoco la provenienza dell'atto dall'ufficio competente.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 15/03/1991 num. 80 art. 6 com. 4, Decreto Legisl. 02/12/1993 num. 39 art. 3 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)