Sez. 2 - , Sentenza n. 439 del 01/12/2020 Cc. (dep. 08/01/2021) Rv. 280513 - 01
TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Reati di criminalità organizzata – Giudizio abbreviato - Procedimento incidentale di appello avverso l'ordinanza di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare - Applicabilità della sospensione dei termini - Esclusione - Ragioni.
TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE
In materia di procedimenti per reati di criminalità organizzata, la deroga alla regola generale della sospensione dei termini durante il periodo feriale, stabilita dall'art. 21-bis d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 - che si riferisce anche ai termini dei procedimenti incidentali - vale solo per la fase delle indagini preliminari e non può, di conseguenza, operare per il procedimento incidentale di appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare nel corso di giudizio abbreviato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 21 bis, Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)