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Sez. 2, Ordinanza n. 44209 del 12/10/2005 Cc. (dep. 02/12/2005) Rv. 233318 - 01

TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Procedimenti per reati di criminalità organizzata - Procedimento incidentale di riesame in relazione a misura cautelare disposta dal tribunale in sostituzione di altra meno grave - Applicabilità della sospensione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233318-01

TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE

In materia di procedimenti per criminalità organizzata, la deroga alla regola generale della sospensione dei termini durante il periodo feriale stabilita dall'art. 21 bis D.L. 8 giugno 1992 n. 306, conv. con modificazioni in legge 7 agosto 1992 n. 356 - che si riferisce anche ai termini dei procedimenti incidentali - vale solo per la fase delle indagini preliminari e non può, di conseguenza, operare per l'appello proposto dal procuratore della Repubblica avverso l'ordinanza con la quale il tribunale abbia sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)