Sez. L, Sentenza n. 10322 del 02/12/1994 (Rv. 488977 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Esclusione dell'indennità di cassa - Portata - Maneggio del denaro quale mansione normale o prevalente - Rilevanza -.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, l'indennità di cassa, esclusa dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, indica tutte quelle indennità previste dai contratti collettivi che, quale che sia il "nomen iuris" adoperato dalle parti (indennità maneggio di denaro, indennità di cassa, indennità di rischio, indennità di cassa e maneggio di denaro), sono collegate al maneggio del denaro, quale mansione normale o prevalente del lavoratore, con connessa responsabilità dello stesso, e sono erogate in relazione al rischio che è connaturale a tale tipo di attività.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)