diritto.io

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11588 del 11/05/2017 (Rv. 644170 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Immobili rurali - Esenzione dall'ICI - Condizioni - Immobile iscritto in una diversa categoria catastale - Impugnazione del classamento catastale da parte del contribuente - Necessità - Fabbricati non iscritti in catasto - Accertamento della ruralità da parte del giudice - Necessità - Onere della prova a carico del contribuente.
Stato
decisa il 2017-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644170-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettiva classificazione catastale del cespite, per cui l'immobile iscritto come "rurale", con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), non è soggetto all'imposta, ai sensi degli artt. 23, comma 1-bis, del d.l. n. 207 del 2008 (conv., con modif., dalla l. n. 14 del 2009) e 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, mentre, ove esso sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l'esenzione, impugnare l'atto di classamento, fermo restando, invece, che se il fabbricato non risulti iscritto in catasto ed il contribuente agisca per ottenere il rimborso dell'imposta, l'accertamento della ruralità può essere immediatamente compiuto dal giudice, ma incombe al contribuente dimostrare la sussistenza dei requisiti ex art. 9 del d.l. n. 557 del 1993 (conv., con modif., dalla l. n. 133 del 1994).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 9, Decreto Legge 30/12/2008 num. 207 art. 23, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST., Legge 27/02/2009 num. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)