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Sez. 5, Sentenza n. 16973 del 19/08/2015 (Rv. 636363 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Costruzioni strumentali necessarie all'attività agricola - Immobile utilizzato per la trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli dei soci - Ruralità - Configurabilità - Esenzione dall'imposta.
Stato
decisa il 2015-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636363-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema d'ICI, il fabbricato di una società cooperativa utilizzato per la manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli dei soci, è rurale e, come tale, esente dall'imposta, ai sensi dell'art. 42 bis, comma 1, del d.l. n. 159 del 2007, convertito nella legge n. 222 del 2007, non assumendo rilievo né la distinzione tra proprietario del fabbricato (la società cooperativa) e i titolari dei terreni agricoli asserviti (soci della cooperativa), né l'iscrizione dell'immobile nel catasto fabbricati.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/2007 num. 159 art. 42 bis com. 1, Legge 29/11/2007 num. 222 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2135, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)