Sez. 5, Sentenza n. 7930 del 20/04/2016 (Rv. 639626 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Immobili rurali - Esenzione dall'ICI - Condizioni - Immobile iscritto ad una diversa categoria catastale - Impugnazione del classamento catastale da parte del contribuente - Necessità - Fabbricati non iscritti in catasto - Accertamento della ruralità da parte del giudice - Necessità - Onere della prova a carico del contribuente.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema d'ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettiva classificazione catastale dell'immobile, per cui l'immobile iscritto come "rurale", con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 23, comma 1 bis, del d.l. n. 207 del 2008 e dall'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, mentre, qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l'esenzione, impugnare l'atto di classamento, fermo restando, invece, che se il fabbricato non risulti iscritto in catasto e il contribuente agisca per ottenere il rimborso dell'imposta, l'accertamento della ruralità può essere immediatamente compiuto dal giudice, ma incombe al contribuente dimostrare la sussistenza dei requisiti ex art. 9 del d.l. n. 557 del 1993.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 9, Decreto Legge 30/12/2008 num. 207 art. 23, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST., Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)