Sez. 2, Sentenza n. 14598 del 09/11/2000 (Rv. 541547 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Configurabilità - Requisiti - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE
Il requisito di novità della prova per la sua ammissione in appello (art. 345 cod. proc. civ., teste previgente) sussiste quando venga dedotto un mezzo di prova diverso da quello assunto in prime cure o allorché, pur trattandosi dello stesso mezzo di prova, già assunto in primo grado, essa verta però su fatti diversi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)