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Sez. U, Sentenza n. 5684 del 10/11/1984 (Rv. 437356 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALLA IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI MARITTIMI - TASSA DI SBARCO - DISCIPLINA EX ART. 2, PRIMO E SECONDO COMMA, D.L. N. 47 DEL 1974, CONV. IN LEGGE N. 117 DEL 1974, ED EX ART. D.P.R. 13 MARZO 1974 - INTRODUZIONE DELLE COSIDDETTE "TASSA ERARIALE" E "TASSA PORTUALE" - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1984-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437356-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALLA IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI MARITTIMI - TASSA DI SBARCO - DISCIPLINA EX ART. 2, PRIMO E SECONDO COMMA, D.L. N. 47 DEL 1974, CONV. IN LEGGE N. 117 DEL 1974, ED EX ART. D.P.R. 13 MARZO 1974 - INTRODUZIONE DELLE COSIDDETTE "TASSA ERARIALE" E "TASSA PORTUALE" - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Con riguardo all'art. 2, primo e secondo comma, del d.l. 28 febbraio 1974 n. 47 (convertito, con modificazioni, in legge 16 aprile 1974 n. 117), nonché al decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1974 (reso in attuazione del terzo comma di detto art. 2), i quali, tenendo conto dell'illegittimità della tassa erariale di sbarco di cui alla precedente legge 9 febbraio 1963 n. 82 (illegittimità rilevata dalla Corte di giustizia della CEE con sentenza del 10 ottobre 1973 in causa 34/73), nonché nel rispetto dei principi costituzionali in materia di riserva di legge per l'imposizione di prestazioni patrimoniali (art. 23), di bilancio dello stato (art. 81) e di attribuzioni del Presidente del consiglio dei ministri e dei ministri stessi (art. 95), rispettivamente prevedono la "tassa erariale" e la "tassa portuale" sulle merci imbarcate e sbarcate, e ne determinano le tariffe e le modalità di devoluzione in favore degli enti autonomi dei porti (per la seconda di tali tasse), è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 53, 76, 77, 87 e 97 della Costituzione, considerando che il citato art. 2 del d.l. n. 47 del 1974 è espressione di scelte legislative non introducenti arbitrarie disparità di trattamento, e che il suddetto decreto presidenziale non è decreto legislativo o legge delegata, ma atto amministrativo con effetti solo indirettamente normativi, che trae legittimazione, sia nella Forma che nel contenuto, dal terzo comma dell'indicato art. 2.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 23, Costituzione art. 53, Costituzione art. 76, Costituzione art. 77, Costituzione art. 81, Costituzione art. 87, Costituzione art. 95, Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge 09/02/1963 num. 82, Decreto Legge 28/02/1974 num. 47 art. 2, Legge 16/04/1974 num. 117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)