Sez. 1, Sentenza n. 2721 del 27/03/1997 (Rv. 503318 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI MARITTIMI - TASSA DI SBARCO | Istituzione delle Aziende Mezzi Meccanici e Magazzini nei porti non presi in considerazione dalla legge n. 82 del 1963 - Successiva estensione, anche ai suddetti porti, della tassa portuale istituita con D.L. n.47 del 1974- Successivo decreto presidenziale di aggiornamento della misura di tale tassa - Legittimità di un tal provvedimento - Fondamento - Natura effettiva della suddetta "tassa portuale"- Questioni di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fattispecie in tema del porto di Portovesme.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI MARITTIMI - TASSA DI SBARCO
Alla luce della istituzione, attraverso il D.L. 28 febbraio 1974, n. 47 (convertito nella legge n. 117 del 1974), di una tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate, da esigere in tutti i porti di cui alla legge n. 82 del 1963, e della successiva estensione, in forza della legge n. 355 del 1976, di tale "tassa portuale" anche a tutti i porti, indicati nella legge 9 ottobre 1967, n. 961, nei quali erano state istituite le Aziende, Mezzi Meccanici e Magazzini, il successivo d.P.R. 12 maggio 1977, il quale ha proceduto all'aggiornamento di una tale tassa, rapportandola al costo medio di gestione dei servizi resi dalle Aziende, ed alla natura delle merci sbarcate ed imbarcate, non si rende illegittimo per pretesa violazione delle prescrizioni contenute nel cit. D.L. n. 47. Ed infatti il d.P.R. 12 maggio 1977, si è uniformato a quanto stabilito dal suddetto D.L., il quale aveva stabilito, per l'appunto, che la misura del tributo dovesse determinarsi tenendo conto della natura delle merci e del costo medio di gestione dei servizi. Nè può ritenersi motivo di illegittimità del decreto presidenziale in questione, la circostanza che, non essendo stati emessi decreti in numero corrispondente a quello dei porti nei quali operano le A.M.M.M., non sia stata assicurata una distinta commisurazione del tributo. Dal momento che una misura differenziata per ciascun porto può non aver ragione d'essere una volta che alla "tassa portuale" possa (come si deve) riconoscersi la natura, non già di "tassa in senso stretto", ma di diritto doganale (nel senso di cui all'art. 34 del T.U. 23 gennaio 1973, n.43); e dal momento che la stessa "tassa" costituisce, nella sostanza, un mezzo di partecipazione dell'utente al conseguimento dell'interesse generale ad assicurare il funzionamento delle strutture portuali, mezzo il quale viene imposto in occasione ed in ragione di una specifica espressione di capacità economica contributiva; il che rende conseguentemente, manifestamente infondata ogni questione di legittimità costituzionale.
Riferimenti normativi: Legge 09/02/1963 num. 82, DPR 30/08/1966 num. 1340, Legge 09/10/1967 num. 961, DPR 30/08/1966 num. 1340, Decreto Legge 28/02/1974 num. 47, Legge 16/04/1974 num. 117, Legge 10/10/1974 num. 494, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 34 CORTE COST., Legge 05/05/1976 num. 355
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)