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Sez. 5, Sentenza n. 4920 del 02/03/2007 (Rv. 595974 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI MARITTIMI - TASSA DI SBARCO | Natura giuridica - Quota devoluta allo Stato - Contrasto con il diritto comunitario - Esclusione - Applicabilità alle merci imbarcate e sbarcate in porti non elencati dalla legge n. 82 del 1963 - Fondamento - Istituzione delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini - Fattispecie relativa al porto di Piombino.
Stato
decisa il 2007-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595974-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI MARITTIMI - TASSA DI SBARCO

Nel sistema vigente in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che ne ha esteso l'applicazione a tutti i porti, la tassa portuale di imbarco e sbarco delle merci (introdotta dagli artt. 33 e ss. della legge 9 febbraio 1963, n. 82, tenuta ferma dall'art. 2, secondo comma, del d.l. 28 febbraio 1974, n. 47, convertito in legge 16 aprile 1974, n. 117, ed estesa dall'art. 1, primo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 355 a tutti i porti presso i quali l'art. 1, primo comma della legge 9 ottobre 1967, n. 961, come modificato dalla legge 10 ottobre 1974, n. 494, aveva istituito le aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini) è dovuta anche per le merci imbarcate e sbarcate nel porto di Piombino, ove era stata autorizzata ad operare l'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Livorno, e, nei limiti della quota del gettito devoluta allo Stato, non contrasta con l'art. 90 del Trattato CEE, costituendo un'imposizione interna che non introduce discriminazioni nei confronti dei prodotti provenienti da altri Stati membri: infatti, pur essendo il relativo gettito destinato almeno in parte a coprire le spese affrontate dalle aziende per far fronte ai propri compiti istituzionali, la prestazione in esame non è collegata in via commutativa al godimento di un servizio amministrativo, in quanto prescinde da ogni elemento di corrispettività con le utilità concretamente ricavate dall'utente, e rappresenta un mezzo di partecipazione di quest'ultimo al conseguimento dell'interesse generale di assicurare il funzionamento delle strutture portuali, che viene imposto in occasione ed in ragione di un'espressione di capacità economica (quella di carattere industriale connessa all'imbarco ed allo sbarco delle merci), con la conseguenza che è dovuta anche da chi, utilizzando le proprie strutture, non si avvalga dei mezzi e dei servizi offerti dalle aziende.

Riferimenti normativi: Legge 09/02/1963 num. 82 art. 33, Legge 09/10/1967 num. 961 art. 1, Legge 16/04/1974 num. 117, Legge 10/10/1974 num. 494, Legge 05/05/1976 num. 355 art. 1, Decreto Legge 28/02/1974 num. 47 art. 2, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)