Sez. 3, Sentenza n. 2923 del 22/07/1976 (Rv. 381687 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ALIENAZIONE PARZIALE DEL FONDO - SPETTANZA DELLA PRELAZIONE - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ALIENAZIONE PARZIALE DEL FONDO - SPETTANZA DELLA PRELAZIONE - CONDIZIONI.*
Il diritto di prelazione del coltivatore, di cui all'art 8 legge n 590 del 1965, sussiste anche nel caso di alienazione parziale del fondo, purche il coltivatore sia, prima della vendita, nella detenzione della parte di fondo venduta. (nella specie il coltivatore non era in detenzione, prima della vendita, della parte di fondo venduta, perche gia destinata a strada privata). (V 2616/71, mass n 353747).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)