Sez. 3, Sentenza n. 4220 del 29/06/1981 (Rv. 414889 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - SPETTANZA - PRESUPPOSTI - PERDITA DELLA DETENZIONE DEL FONDO DA PARTE DELL'AFFITTUARIO - PRELAZIONE E RISCATTO - SPETTANZA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - SPETTANZA - PRESUPPOSTI - PERDITA DELLA DETENZIONE DEL FONDO DA PARTE DELL'AFFITTUARIO - PRELAZIONE E RISCATTO - SPETTANZA - ESCLUSIONE.*
In tema di prelazione e riscatto agrari, presupposto del diritto previsto dall'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590 (come modificata dalla legge 14 agosto 1971, n 817) a favore dell'affittuario coltivatore diretto, del mezzadro, del colono e del compartecipante, e la detenzione, da parte di uno di essi del fondo, ai fini della coltivazione, non essendo, per contro, sufficiente, la sola esistenza del relativo contratto col proprietario del fondo stesso: con la conseguenza che la prelazione ed il riscatto non spetta qualora uno degli indicati soggetti abbia perduto la detenzione del bene, e non l'abbia piu riacquistata (nella specie per il mancato Esercizio da parte sua dell'Azione possessoria diretta a tale scopo). (V 2923/76, mass n 381687).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)