diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2616 del 20/09/1971 (Rv. 353747 - 01)

CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - LEGGE N 590 DEL 1965 - FINALITA - VENDITA TOTALE O PARZIALE DEL FONDO ALL'INSAPUTA DEL COLTIVATORE - FACOLTA DI PRELAZIONE - SPETTANZA AL COLTIVATORE*
Stato
decisa il 1971-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353747-01

CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - LEGGE N 590 DEL 1965 - FINALITA - VENDITA TOTALE O PARZIALE DEL FONDO ALL'INSAPUTA DEL COLTIVATORE - FACOLTA DI PRELAZIONE - SPETTANZA AL COLTIVATORE*

La legge 26 maggio 1965 n 590, contenente Disposizioni per lo sviluppo della proprieta coltivatrice, ha lo scopo di promuovere il miglioramento delle strutture produttive dell'agricoltura con la formazione di imprese coltivatrici familiari moderne ed efficienti, mediante la concessione di mutui a condizioni particolarmente vantaggiose, con la possibilita - prevista dall'art 8, primo, quarto e quinto comma - di favorire l'immedesimazione della proprieta nell'impresa, consentendo al coltivatore la facolta di prelazione o di riscatto (nel caso di vendita avvenuta a sua insaputa) del fondo da lui coltivato, qualora il proprietario lo alieni o lo conceda in enfiteusi a terzi. La predetta facolta di prelazione sussiste non solo nell'ipotesi di alienazione totale del fondo, ma anche in caso di alienazione parziale essendo entrambe le situazioni suscettibili di favorire il raggiungimento delle indicate finalita del legislatore.*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)