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Sez. 2, Sentenza n. 3403 del 07/11/1974 (Rv. 371920 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - ONERE PROBATORIO - RISPETTIVO ONERE DEL CLIENTE E DEL PROFESSIONISTA.*
Stato
decisa il 1974-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371920-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - ONERE PROBATORIO - RISPETTIVO ONERE DEL CLIENTE E DEL PROFESSIONISTA.*

In materia di responsabilita del professionista, incombe al cliente provare non solo di avere sofferto un danno, ma anche che questo sia stato cagionato dalla insufficiente o inadeguata attivita e cioe dalla difettosa prestazione professionale; a carico del professionista rimane l'Onere di dimostrare la impossibilita, a lui non imputabile, della perfetta esecuzione della prestazione. (V 2230'73, mass n 365487).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)