Sez. 2, Sentenza n. 3403 del 07/11/1974 (Rv. 371920 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - ONERE PROBATORIO - RISPETTIVO ONERE DEL CLIENTE E DEL PROFESSIONISTA.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - ONERE PROBATORIO - RISPETTIVO ONERE DEL CLIENTE E DEL PROFESSIONISTA.*
In materia di responsabilita del professionista, incombe al cliente provare non solo di avere sofferto un danno, ma anche che questo sia stato cagionato dalla insufficiente o inadeguata attivita e cioe dalla difettosa prestazione professionale; a carico del professionista rimane l'Onere di dimostrare la impossibilita, a lui non imputabile, della perfetta esecuzione della prestazione. (V 2230'73, mass n 365487).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)