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Sez. 6, Sentenza n. 50333 del 12/06/2013 Ud. (dep. 13/12/2013) Rv. 258644 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE | Condotta in danno del coniuge - Permanenza - Cessazione - Divorzio non seguito da ricomposizione della relazione familiare - Reato - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258644-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE

Nel reato di maltrattamenti in famiglia, quando la condotta è in danno del coniuge, la permanenza cessa allorché interviene il divorzio cui non segua la ricomposizione di una relazione e consuetudine di vita improntata a rapporti di assistenza e solidarietà reciproche. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio per insussistenza del fatto la sentenza di condanna impugnata limitatamente alla condotta tenuta dall'imputato nel periodo successivo al divorzio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)