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Sez. 6, Sentenza n. 24575 del 24/11/2011 Ud. (dep. 20/06/2012) Rv. 252906 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE | Rapporti con il delitto di atti persecutori (cosiddetto "stalking") - Forma aggravata del reato di cui all'art. 612 bis, comma secondo, cod. pen. - Concorso apparente di norme - Possibilità - Limiti - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252906-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE

In tema di rapporti fra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori (art. 612-bis, cod. pen.), salvo il rispetto della clausola di sussidiarietà prevista dall'art. 612-bis, comma primo, cod. pen. - che rende applicabile il più grave reato di maltrattamenti quando la condotta valga ad integrare gli elementi tipici della relativa fattispecie - è invece configurabile l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori (prevista dall'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen.) in presenza di comportamenti che, sorti nell'ambito di una comunità familiare (o a questa assimilata), ovvero determinati dalla sua esistenza e sviluppo, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua attualità temporale. (In motivazione, la S.C. ha precisato che ciò può valere, in particolare, in caso di divorzio o di relazione affettiva definitivamente cessata con la persona offesa, ravvisandosi il reato di maltrattamenti in caso di condotta posta in essere in presenza di una separazione legale o di fatto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Legge 23/04/2009 num. 38 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)