Sez. 3, Sentenza n. 9464 del 14/04/2026 (Rv. 677629-02)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Rito sommario di cognizione - Ordinanza ex art 702-ter c.p.c. - Appello - Disciplina applicabile - Fondamento. PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE
L'art. 702-quater c.p.c. non disciplina un rito d'appello del giudizio di cognizione alternativo rispetto a quello ordinario ma si limita ad introdurre alcuni elementi di specialità - con riferimento, in particolare, all'ammissibilità dei nuovi mezzi di prova o della produzione di nuovi documenti, se ritenuti indispensabili dal collegio - sicché, per il resto, l'appello avverso una decisione resa con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., è regolato secondo il rito ordinario, con piena applicabilità del divieto dei nova, ex art. 345 c.p.c.
Cod. Proc. Civ. art. 702 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)