Sez. 1, Ordinanza n. 905 del 17/04/1978 Cc. (dep. 29/05/1978) Rv. 139175 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - RAVVEDIMENTO - SEMPLICE BUONA CONDOTTA CARCERARIA - INSUFFICIENZA.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - RAVVEDIMENTO - SEMPLICE BUONA CONDOTTA CARCERARIA - INSUFFICIENZA.*
Ai fini dell'ammissione alla liberazione condizionale, dopo la modifica dell'art 176 cod pen, non e sufficiente la semplice buona condotta carceraria, che costituisce la norma del comportamento del detenuto, ma occorre anche la sussistenza di elementi certi che dimostrino, in modo inequivocabile, il conseguimento del sicuro ravvedimento, ossia del riscatto morale del reo, condizione per un cosi rilevante effetto qual e quello del suo anticipato reinserimento nel contesto sociale.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)