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Sez. 1, Sentenza n. 1878 del 27/08/1984 Cc. (dep. 13/10/1984) Rv. 166087 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - PROVVEDIMENTO DI RIGETTO - MOTIVAZIONE - EMOTIVITÀ CARATTERIALE E COMPORTAMENTO DEL DETENUTO - VALUTAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-08-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166087-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - PROVVEDIMENTO DI RIGETTO - MOTIVAZIONE - EMOTIVITÀ CARATTERIALE E COMPORTAMENTO DEL DETENUTO - VALUTAZIONE - LIMITI.*

Ai fini della motivazione del provvedimento di rigetto della istanza di liberazione condizionale, il giudice da un lato non può ritenere la semplice emotività caratteriale come elemento sufficiente per una prognosi negativa di reinserimento sociale e dall'altro deve valutare il comportamento del detenuto durante il tempo di esecuzione della pena, esaminando le informazioni raccolte (o eventualmente da raccogliere) presso le autorità carcerarie. (V mass n 140744; (V mass n 139175; (V mass n 138204; (V mass n 132703; (V mass n 140746, sulla discrezionalità della acquisizione delle informazioni; (V mass n 161716).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST., Legge 25/11/1962 num. 1634 art. 2 CORTE COST., Legge 12/02/1975 num. 6 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)