Sez. L, Sentenza n. 2187 del 03/04/1980 (Rv. 405848 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - CURE MEDICO-CHIRURGICHE O APPLICAZIONE DI APPARECCHI DI PROTESI - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - CURE MEDICO-CHIRURGICHE O APPLICAZIONE DI APPARECCHI DI PROTESI - IRRILEVANZA.*
Al fine del riconoscimento della pensione d'invalidita, il carattere permanente delle infermita e menomazioni dell'assicurato non viene meno per la mera possibilita di una loro riduzione od eliminazione per mezzo di cure medico-chirurgiche o dell'applicazione di apparecchi di protesi. (V 5166/77, mass n 388786).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)