Sez. L, Sentenza n. 5166 del 26/11/1977 (Rv. 388786 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - ACCERTAMENTO - QUADRO CLINICO GLOBALE - RILEVANZA - EMENDABILITA DI UNA O PIU INFERMITA NON INCIDENTE SULLA PERMANENZA DI ESSE - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - ACCERTAMENTO - QUADRO CLINICO GLOBALE - RILEVANZA - EMENDABILITA DI UNA O PIU INFERMITA NON INCIDENTE SULLA PERMANENZA DI ESSE - IRRILEVANZA.*
Il giudice del merito, nel pronunciare circa il diritto dello assicurato alla pensione di invalidita, deve basarsi sull'intero quadro clinico evidenziato dagli accertamenti medico-legali, in tutte le sue singole componenti, anche perche, rispetto a ciascuna di esse, puo determinarsi una differente incidenza dei fattori soggettivi ed estrinseci che influiscono, positivamente o negativamente, sulla possibilita che l'assicurato utilizzi senza usura e con continuita le residue energie lavorative, cosi da conseguire un guadagno superiore alla meta di quello ordinario. A tal fine a nulla rileva l'emendabilita di una o di tutte le infermita accertate, che non ne escluda la permanenza per un periodo indeterminato ed in ogni caso non breve. (Conf 435/76, mass n 379084; (Conf 23/76, mass n 378637).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)