Sez. 3, Sentenza n. 5548 del 23/10/1979 (Rv. 402138 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI - VENDITA DEL FONDO RUSTICO STIPULATA DAI CESSIONARI NOMINE DEBITORIS - DIRITTI DEL COLTIVATORE - TUTELABILITA CON LA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 590 DEL 1965.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI - VENDITA DEL FONDO RUSTICO STIPULATA DAI CESSIONARI NOMINE DEBITORIS - DIRITTI DEL COLTIVATORE - TUTELABILITA CON LA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 590 DEL 1965.*
Il secondo comma dell'art 8 della legge 26 maggio 1965, n 590, il quale dispone alcune eccezioni alla regola generale dell'Esercizio del diritto di prelazione, come norma di stretta interpretazione, non puo trovare applicazione oltre i casi da essa previsti; pertanto, la cessione dei beni ai creditori deve considerarsi esclusa dai casi che non consentono il diritto di prelazione, e, di conseguenza, nel caso di vendita del fondo rustico stipulata dai cessionari nomine debitoris, la tutela del coltivatore diretto e circondata dalle stesse garanzie legislative previste per il caso di vendita stipulata dal proprietario concedente, in proprio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1997, Preleggi art. 14, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)