Sez. 3, Sentenza n. 5264 del 12/10/1982 (Rv. 423070 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - FONDO RUSTICO - ALIENAZIONE MEDIANTE PUBBLICI INCANTI - ALIENAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, FALLIMENTO - EQUIPARABILITÀ - ESCLUSIONE - DIRITTO DI PRELAZIONE DELL'AFFITTUARIO COLTIVATORE DEL FONDO ALIENATO MEDIANTE PUBBLICI INCANTI - SUSSISTENZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - FONDO RUSTICO - ALIENAZIONE MEDIANTE PUBBLICI INCANTI - ALIENAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, FALLIMENTO - EQUIPARABILITÀ - ESCLUSIONE - DIRITTO DI PRELAZIONE DELL'AFFITTUARIO COLTIVATORE DEL FONDO ALIENATO MEDIANTE PUBBLICI INCANTI - SUSSISTENZA.*
Qualora un fondo rustico venga alienato - in relazione alla liquidazione di un'eredità beneficiata - attraverso pubblici incanti, una siffatta procedura non può essere equiparata a quelle ipotesi di "vendita forzata, liquidazione coatta amministrativa, fallimento" che non consentono il diritto di prelazione previsto a favore dell'affittuario coltivatore diretto dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, non trattandosi, come in dette ipotesi, di procedura imposta bensì essendo possibile un inserimento del meccanismo della prelazione nella suddetta procedura, potendosi configurare un'aggiudicazione in asta pubblica condizionata al mancato Esercizio della prelazione agraria da parte dell'avente diritto. (V 5548/79, mass n 402138; (V 514/80, mass n 403898; (V 3163/81, mass n 413729).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 748, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)