Sez. 3, Sentenza n. 4914 del 01/04/2003 (Rv. 561637 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Art. 8 legge n. 590 del 1965 - Norma di stretta interpretazione.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
In materia di contratti agrari, il primo comma dell'art. 8 legge n. 590 del 1965, come norma di stretta interpretazione in quanto apportante speciali limitazioni al diritto di proprietà , contempla un numero chiuso di situazioni soggettive protette e non può trovare applicazione oltre i casi ivi previsti.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Preleggi art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)