Sez. 1, Sentenza n. 641 del 13/03/1970 (Rv. 345816 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - LIMITI DELLA GIURISDIZIONE - SINDACATO SUI VIZI DEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO - CONDIZIONI - LIMITI.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - LIMITI DELLA GIURISDIZIONE - SINDACATO SUI VIZI DEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO - CONDIZIONI - LIMITI.*
Un Sindacato giudiziario sulla regolarita del procedimento amministrativo d'imposizione del tributo e rilevante e quindi ammissibile, solo se i vizi di esso ledono i diritti delle parte, come nel caso in cui la questione sostanziale risolta in Sede amministrativa sia preclusa al giudice ordinario (per esempio, perche trattasi di estimazione semplice del valore imponibile agli effetti dell'imposta di registro). In tale ipotesi, la parte, non potendo ottenere dal giudice l'esame del merito deve ottenere che sia dichiarata la violazione di legge, affinche si proceda ad un nuovo accertamento. (Conf 1941-63, 2745-61).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 146 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)