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Sez. 2, Sentenza n. 7227 del 11/01/2007 Cc. (dep. 21/02/2007) Rv. 235936 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Sussistenza dei presupposti di legge per la retrodatazione dei termini delle misure disposte con ordinanze successive - Scarcerazione in riferimento alla prima ordinanza dopo un periodo di custodia cautelare - Fatto impeditivo alla retrodatazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235936-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

Nel caso di emissione nei confronti di un imputato di più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per lo stesso o per fatti diversi, se ricorrono i presupposti di legge per la retrodatazione dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive, non rileva, come elemento impeditivo, che, in riferimento alla prima ordinanza, il soggetto interessato, dopo un periodo di custodia cautelare, sia stato rimesso in libertà, e che quindi sia apprezzabile una soluzione di continuità nell'esecuzione dei più titoli cautelari.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)