Sez. U, Sentenza n. 21957 del 22/03/2005 Cc. (dep. 10/06/2005) Rv. 231059 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - provvedimenti - termini di durata delle misure: computo - pluralità di ordinanze | Fatti diversi non connessi a norma dell'art. 297, Comma terzo cod. proc. pen. - Retrodatazione della decorrenza dei termini in caso di contestazione a catena - Applicabilità - Sussistenza - Condizioni - Indicazione.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - provvedimenti - termini di durata delle misure: computo - pluralità di ordinanze
Nel caso di emissione nei confronti di un imputato di più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, tra i quali non sussiste la connessione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., i termini delle misure disposte con le ordinanze successive decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, se al momento dell'emissione di questa erano desumibili dagli atti gli elementi che hanno giustificato le ordinanze successive (la Corte ha precisato che il suddetto principio non si applica con riferimento a misure cautelari disposte in procedimenti diversi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)