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Sez. 6, Sentenza n. 15736 del 06/02/2013 Cc. (dep. 04/04/2013) Rv. 257204 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - IN GENERE | Pluralità di ordinanze emesse per fatti connessi - Decorrenza del termine massimo di custodia cautelare - Retrodatazione a far data dal primo provvedimento - Modalità di computo - Indicazione.
Stato
decisa il 2013-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257204-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - IN GENERE

La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., impone, per il computo dei termini di fase, di frazionare la globale durata della custodia cautelare, imputando solo i periodi relativi a fasi omogenee. (Nella specie, la Corte, pur riconoscendo la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, ha ritenuto, al fine di verificare se fosse decorso il termine di durata previsto per la fase delle indagini preliminari, di scomputare dal periodo complessivo di durata della custodia cautelare, solo le frazioni di tempo relative alla fase in questione per i due procedimenti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)