Sez. 2, Sentenza n. 2785 del 26/09/1962 (Rv. 254135 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONI D'INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - CONTRIBUTI - IN GENERE - ANNOTAZIONE NEL LIBRETTO PERSONALE - PROVA DEL VERSAMENTO.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONI D'INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - CONTRIBUTI - IN GENERE - ANNOTAZIONE NEL LIBRETTO PERSONALE - PROVA DEL VERSAMENTO.*
In tema di previdenza e assistenza obbligatorie, poiche l'annotazione, nel libretto personale dell'assicurato, dei contributi versati, viene effettuata dallo stesso istituto previdenziale, detto libretto costituisce, al pari della tessera assicurativa, in cui vengono applicate le apposite Marche, uno strumento di prova idoneo a dimostrare lo adempimento dell'Obbligo contributivo e riconoscimento espresso, da parte dell'istituto, del tempestivo regolare assolvimento dell'Obbligo medesimo.*
Riferimenti normativi: Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 51, Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)