Sez. L, Sentenza n. 3875 del 08/08/1978 (Rv. 393458 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - LIBRETTO PERSONALE PREVISTO DALLO ART 51 DEL RD N 1422 DEL 1924 - NATURA ED EFFICACIA PROBATORIA - DEDUZIONE DA PARTE DELL'INPS DELL'ERRONEO ACCREDITAMENTO DI UN NUMERO DI CONTRIBUTI SUPERIORE A QUELLO EFFETTIVAMENTE VERSATO - MERA PRODUZIONE DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE - INSUFFICIENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - LIBRETTO PERSONALE PREVISTO DALLO ART 51 DEL RD N 1422 DEL 1924 - NATURA ED EFFICACIA PROBATORIA - DEDUZIONE DA PARTE DELL'INPS DELL'ERRONEO ACCREDITAMENTO DI UN NUMERO DI CONTRIBUTI SUPERIORE A QUELLO EFFETTIVAMENTE VERSATO - MERA PRODUZIONE DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE - INSUFFICIENZA.*
Il libretto personale - previsto dall'art 51 del regolamento emanato con il RD 28 agosto 1924 n 1422 (per l'esecuzione del RD 30 dicembre 1923 n 3184 e tuttora in vigore in base all'art 140 del RDL 4 ottobre 1935 n 1827) che ne dispone il rilascio allo assicurato al momento del ritiro della prima tessera assicurativa e su cui vengono trascritti a cura dell'ufficio assicuratore i versamenti risultanti dalla tessera ritirata, nonche dalle altre tessere successivamente rimesse all'assicurato stesso, e un documento avente l'efficacia di piena prova contro l'istituto stesso in ordine al fatto dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali nel numero attestato. Questo valore non viene meno anche se il sistema adottato per la contribuzione sia diverso da quello dell'applicazione di Marche sulle tessere assicurative, attesa l'autonomia del valore confessorio delle attestazioni rispetto al sistema di contribuzione prescelto (nella specie, si trattava del sistema di versamento adottato nella Venezia Giulia attraverso la presentazione di elenchi accompagnati dal cosiddetto modello gs/due e non mediante applicazione di Marche). Pertanto, l'istituto previdenziale che eccepisca l'errore di fatto consistente nell'avere accreditato un numero di contributi in misura maggiore rispetto a quelli effettivamente versati, non assolve il relativo Onere probatorio, con semplice produzione di una contraria documentazione in suo possesso, ma e necessario che affermi e dimostri il proprio stato di errore al momento della dichiarazione e le ragioni di esso. (V 2036/75, mass n 375752; (V 2404/68, mass n 334778; (V 635/66, mass n 101064; (V 2785/62, mass n 254135).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2732, Cod. Civ. art. 2733, Cod. Civ. art. 2735, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3184, Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 39, Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 51, Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 52, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 140 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)