Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale
Testo vigente
Art. 42
1. Non sono soggette all'obbligo dell'assicurazione per la maternita':
1° le donne addette in genere sotto qualsiasi denominazione, ai servizi familiari;
2° la moglie, le parenti e le affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro, quando siano con lui conviventi ed a suo carico;
3° le donne occupate negli uffici dello Stato, delle Provincie e dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
4° le donne occupate nei Regi istituti di istruzione, anche se aventi personalita' giuridica propria ed autonomia amministrativa, e nelle aziende dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, quando da disposizioni legislative o regolamentari sia prescritto un trattamento non inferiore a quello stabilito dal presente decreto;
5° le donne dei laboratori-scuola esonerati con decreto del Ministro per le corporazioni;
6° le donne occupate in lavori agricoli, salvo quanto sia altrimenti disposto con Regio decreto da emanarsi su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni;
7° le impiegate la cui retribuzione, ragguagliata a mese, superi le lire 800;
8° le donne soggette all'obbligo dell'assicurazione sulle malattie nelle Provincie annesse, a norma del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;
9°) le donne arruolate su navi mercantili nazionali.
Art. 43
1. Le categorie di lavoratori e di addetti a pubblici servizi, di cui alla lettera f) dell'art. 3 del presente decreto, sono le seguenti:
a) personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;
b) personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;
c) personale dipendente dalle esattorie delle imposte dirette;
d) personale delle gestioni delle imposte di consumo.
Art. 44
1. L'Istituto, quando ne sia legalmente incaricato, provvede alla organizzazione e gestione di casse o fondi di previdenza per ogni altra categoria di soggetti a regime speciale di previdenza obbligatoria od organizzata da accordi sindacali o da norme corporative.
Capo II. Oggetto delle assicurazioni obbligatorie.
Art. 45
1. L'assicurazione per l'invalidita' e per la vecchiaia ha per scopo principale l'assegnazione di una pensione nel caso di invalidita' al lavoro o di vecchiaia. Essa ha inoltre per scopo la concessione di un assegno ... in caso di morte dell'assicurato e la prevenzione e la cura dell'invalidita'.
2. L'assicurazione per la tubercolosi ha per scopo la cura degli assicurati e delle persone di famiglia mediante il ricovero in luoghi di cura, e la corresponsione della indennita' temporanea ai sensi dell'art. 68.
3. L'assicurazione per la disoccupazione involontaria ha per scopo l'assegnazione agli assicurati di indennita' nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro.
4. L'assicurazione per la maternita' ha per scopo la corresponsione di un assegno alle assicurate, in occasione di parto o in occasione di aborto spontaneo o terapeutico.
Art. 46
1. L'Istituto, sentiti i Consorzi provinciali antiturbercolari interessati, provvede, previa approvazione del Ministero dell'interno, alla costruzione ed all'arredamento degli istituti occorrenti per la cura della tubercolosi.
2. L'Istituto puo' somministrare, per i fini indicati nel precedente comma, le somme occorrenti, sino a concorrenza di 500 milioni di lire, prelevandole dalla gestione dell'assicurazione per l'invalidita' e per la vecchiaia. Tali somme saranno rimborsate, con i relativi interessi, in un periodo non superiore ai venticinque anni, sul provento dei contributi riscossi per l'assicurazione per la tubercolosi.
Capo III. Contributi obbligatori.
Art. 47
1. Si provvede agli scopi indicati nel capo precedente col contributo dei datori di lavoro e dei lavoratori.
2. Il datore di lavoro e' responsabile, per tutte le assicurazioni obbligatorie contemplate dal presente decreto, del pagamento del contributo, anche per la parte a carico del lavoratore. Qualunque patto in contrario e' nullo.
3. Dal regolamento e' stabilito chi debba intendersi per datore di lavoro.
Art. 48
1. I contributi per le assicurazioni invalidita' e vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione sono per meta' a carico del datore di lavoro e per meta' a carico dell'assicurato e sono stabiliti, in relazione alla retribuzione percepita dall'assicurato, nella seguente misura:
2. ===================================================================
| | | Contributo settimanale | | | |-----------------------------| | | | per | per | per | |Classe | |l'assic. |l'assicu-|l'assicu-| | di | | inva- | razione | razione | |retri- | |lidita' e| tuber- | disoc- | |buzione| Retribuzione settimanale |vecchiaia| colosi | cupaz. | +=======+===========================+=========+=========+=========+ | 1ª |fino a L. 12 | 0,50 | 0,50 | 0,35 | +-------+---------------------------+---------+---------+---------+ | 2ª |oltre » 12 fino a L, 24 | 1 - | 0,50 | 0,35 | +-------+---------------------------+---------+---------+---------+ | 3ª | » » 24 » » 36 | 1,50 | 0,50 | 0,70 | +-------+---------------------------+---------+---------+---------+ | 4ª | » » 36 » » 48 | 2 - | 0,50 | 0,70 | +-------+---------------------------+---------+---------+---------+ | 5ª | » » 48 » » 60 | 2,50 | 1 - | 1,05 | +-------+---------------------------+---------+---------+---------+ | 6ª | » » 60 | 3 - | 1 - | 1,05 | +-------+---------------------------+---------+---------+---------+
3. I contribuiti di cui al comma precedente sono dovuti anche nel caso in cui l'assicurato non abbia prestato la sua opera per la intera settimana.
4. Per determinare il contributo per coloro che sono retribuiti a mese ovvero a quindicina, il rapporto fra la retribuzione settimanale e quella mensile e' di 1 a 4, e il rapporto fra la retribuzioni settimanale e quella a quindicina e' di 1 a 2.
5. La parte di contributo a carico dell'assicurato e' trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta all'assicurato stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce.
Art. 49
1. Per i lavoratori giornalieri di campagna i contributi assicurativi sono stabiliti per giornata o per settimana, nella misura indicata nella tabella A, allegata al presente decreto.
2. Alle modalita' esecutive dell'assicurazione dei lavoratori anzidetti si provvede con disposizioni del regolamento, o con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni.
3. COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 14 APRILE 1939, N. 636, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 LUGLIO 1939, N. 1272.
4. Le tabelle A e B possono essere modificate con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni, sentito il parere del Comitato esecutivo.
5. Per altre categorie di assicurati per le quali sia ritenuto opportuno, i contributi possono essere riferiti ad apposite tabelle di salari medi da stabilirsi con le norme indicate nel regolamento.
Art. 50
1. Per l'assicurazione obbligatoria per la maternita' il contributo annuale e' di L. 7 per ogni donna soggetta all'obbligo dell'assicurazione ed e' ripartito in ragione di L. 4 a carico del datore di lavoro e di L. 3 a carico dell'assicurata. Qualora la donna non percepisca retribuzione, l'intero contributo e' a carico del datore di lavoro. Il pagamento del contributo deve essere effettuato dal datore di lavoro in una sola volta, nell'epoca fissata, dal regolamento. La quota a carico dell'assicurata e' trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta all'assicurata stessa.
Art. 51
1. I contributi sono riscossi normalmente per mezzo di marche da applicarsi entro cinque giorni dalla scadenza del periodo di paga sopra tessere personali intestate ad ogni assicurato e rilasciato dagli uffici dell'Istituto.
2. Possono essere adottati, per determinate categorie professionali, sistemi diversi da quello sopra indicato per la riscossione dei contributi, con deliberazione del Comitato esecutivo, da approvarsi dal Ministro per le corporazioni.
Art. 52
1. I contributi di assicurazione obbligatoria possano essere riscossi, per i lavoratori agricoli, anche con le forme e con la procedura privilegiata stabilite per la riscossione delle imposte dirette.
2. Alla riscossione dei contributi, con le forme e la procedura privilegiata anzidette, l'Istituto provvedero' direttamente, ovvero a mezzo di esattori da esso nominati, a norma dell'art. 58 del testo unico delle leggi stilla riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401.
3. Con Regio decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze, l'Istituto puo' altresi' essere autorizzato a valersi delle disposizioni del presente articolo per la riscossione dei contributi ad esso dovuti per l'assicurazione obbligatoria di altre categorie professionali. Tale autorizzazione puo' essere limitata a determinate zone territoriali.
Art. 53
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662
Art. 54
1. I crediti di qualsiasi specie verso il datore di lavoro, derivanti dal mancato versamento di contributi assicurativi per il personale dipendente, hanno privilegio sulla generalita' dei mobili, nello stesso grado del privilegio spettante ai crediti dello Stato per l'art. 1957 del Codice civile, ai quali sono tuttavia, proposti.
Art. 55
1. I contributi di assicurazione obbligatoria si prescrivono col decorso di cinque anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.30
2. Non e' ammessa la possibilita' di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione.
Art. 56
1. Dopo l'inizio dell'assicurazione sono computati utili a richiesta dell'assicurato:
a) agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa:
1° i periodi di servizio militare effettivo, sia volontario sia obbligatorio, purche' complessivamente non eccedano il periodo corrispondente al servizio di leva, fermo restando il disposto dell'art. 136;
2° I periodi di malattia tempestivamente accertata, indipendentemente dalla natura definitivamente invalidante o meno dell'infermita', purche' complessivamente non eccedano i dodici mesi;41
3° i periodi di interruzione obbligatori, e facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e di puerperio stabiliti dal decreto-legge 22 marzo 1931, n. 654, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1347;
b) agli effetti del diritto alle prestazioni antitubercolari e della determinazione della misura di esse, i periodi di interruzione del lavoro di cui al n. 3 della lettera a) e i periodi di servizio militare effettivo, volontario ed obbligatorio, per coloro che possano far valere almeno 24 settimane di contribuzione obbligatoria durante i 12 mesi precedenti al servizio militare;
c) agli effetti del diritto all'indennita' di disoccupazione e della misura, e durata di essa, i periodi di interruzione del lavoro di cui al n. 3 della lettera a) e i periodi di servizio militare effettivo, volontario ed obbligatorio, per coloro che possano far valere almeno 24 settimane di contribuzione obbligatoria durante i 12 mesi precedenti al servizio militare.
2. Per detti periodi scoperti di assicurazione l'Istituto computera' come versato a favore degli assicurati il contributo settimanale calcolato sulla media dei contributi effettivamente versati.
Capo IV. Contributi volontari.
Art. 57
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 APRILE 1952, N. 21818
Art. 58
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 APRILE 1952, N. 21818
Capo V. Concorso dello Stato.
Art. 59
1. Lo Stato contribuisce nelle forme seguenti alle prestazioni delle assicurazioni contemplate nel presente decreto:
a) concorre alla costituzione delle pensioni nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e per la vecchiaia con una quota di L. 100 all'anno per ogni pensione;25
b) LETTERA ABROGATA DAL REGIO D.L. 14 APRILE 1939, N. 636, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 LUGLIO 1939, N. 1272;
c) assume a proprio carico le quote di pensione corrispondenti ai contributi considerati come versati nei casi previsti dall'art. 136;25
d) LETTERA ABROGATA DAL REGIO D.L. 14 APRILE 1939, N. 636, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 LUGLIO 1939, N. 1272;
e) concorre alla costituzione delle pensioni dell'assicurazione facoltativa per l'invalidita' e per la vecchiaia con una quota, complementare, nella misura indicata nell'art. 94, e per le categorie indicate nei numeri 1, 3 e 4 dell'art. 85.
2. A partire dal 1° gennaio 1935 l'Istituto rende conto al Ministero delle corporazioni e a quello delle finanze delle somme pagate ogni anno per conto dello stato a norma delle precedenti lettere b) e d) e delle rate di pensione pagate nell'anno stesso a norma delle lettere a), c) ed e) sulle rendite costituite senza copertura dei rispettivi valori capitali da parte dello Stato.
3. Intervenuta l'approvazione del conto, il Ministero delle finanze autorizza il rimborso delle predette somme, da disporsi con imputazione ad apposito capitolo del bilancio del Ministero delle corporazioni.
4. I rimborsi relativi agli oneri di cui alle lettere a), b), c ed e) del presente articolo, per i quali non sia stato eseguito l'accantonamento dei corrispondenti capitoli di copertura, avranno pero' effetto dopo che, in base al rendiconto presentato dall'Istituto, risultera' esaurito il fondo accumulato, con i relativi interessi, presso l'istituto stesso mediante i versamenti finora effettuati dallo Stato.
Capo VI. Prestazioni.
Sezione prima. Prestazioni per l'invalidita' e per la vecchiaia.
Art. 60
1. Il diritto alla pensione e' riconosciuto:
1° all'eta' di 65 anni compiuti, quando l'assicurato possa far valere almeno 480 settimane di contribuzione e siano trascorsi almeno 10 anni dalla data iniziale dell'assicurazione;
2° a qualunque eta', quando sia accertata la invalidita' permanente e generica dell'assicurato e purche':
a) l'assicurato possa far valere almeno 240 settimane di contribuzione;
b) siano trascorsi almeno 5 anni dalla data iniziale dell'assicurazione;
c) nell'ultimo quinquennio risultino almeno 48 settimane di effettiva contribuzione.
Art. 61
1. Si considera invalido l'assicurato la cui capacita', di guadagno in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo del suo guadagno normale.
2. La pensione d'invalidita' cessa di essere corrisposta quando il pensionato non si trovi piu' nelle condizioni sopra indicate.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1962, N. 1338.
Art. 62
1. La pensione di vecchiaia e quella per invalidita' a carico delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreche' a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.
2. Qualora detti requisiti, pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella per invalidita' sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' perfezionato il relativo diritto.
3. Per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e braccianti agricoli, nonche' per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali, ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma precedente, il requisito contributivo si intende raggiunto quando alla data di definizione della domanda o di decisione del ricorso siano versati i contributi relativi a periodi successivi alla data di presentazione della domanda.2739