Sez. 5, Sentenza n. 13129 del 03/11/2000 Ud. (dep. 18/12/2000) Rv. 217847 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - CASI | Questione di legittimità costituzionale dell'art 593 cod.proc.pen. - Per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione - Nella parte disponente la inappellabilità delle sentenze di condanna a sola pena pecuniaria - Manifesta infondatezza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - CASI
In tema di limiti all'appellabilità delle sentenze, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 comma terzo del cod.proc. pen., come modificato dall'art 18 della legge 24.11.1999 n. 468, per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce la inappellabilità delle sentenze di condanna a sola pena pecuniaria, atteso che tale disposizione non viola né il principio di parità di trattamento (perché eguale trattamento è riservato a situazioni similari), né il diritto di difesa (essendo sempre garantito, con il ricorso per cassazione, il riesame della vicenda processuale), né il principio di ragionevolezza, sotto il profilo del contrasto del predetto articolo del codice di rito con l'art. 37 del decreto legislativo 28.8.2000 n. 274 (che consente l'appello avverso le sentenze del giudice di pace di condanna a sola pena pecuniaria, a condizione che venga impugnato il capo della sentenza relativo alla condanna al risarcimento del danno), dal momento che il predetto decreto legislativo, allo stato, non è entrato in vigore.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1999 num. 468 art. 18, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 593 com. 3 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)