Sez. 4, Sentenza n. 6015 del 16/01/2001 Cc. (dep. 13/02/2001) Rv. 219036 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Omesso avviso al difensore dell'interrogatorio dell'indagato - Inefficacia della misura - Reiterazione del provvedimento - Possibilità - Condizioni - Previa scarcerazione - Nuovo interrogatorio - Necessità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
Alla dichiarazione di inefficacia della custodia cautelare per nullità dell'interrogatorio di garanzia dell'indagato conseguente al mancato avviso del compimento dell'atto ad uno dei due difensori di fiducia, deve seguire la scarcerazione dell'imputato e l'assunzione del suo interrogatorio a piede libero, prima che si possa disporre una nuova misura cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)