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Sez. 2, Sentenza n. 858 del 20/03/1969 (Rv. 339217 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO - RETROATTIVITA - TEORIA DEL FATTO COMPIUTO.*
Stato
decisa il 1969-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339217-01

FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO - RETROATTIVITA - TEORIA DEL FATTO COMPIUTO.*

Nell'interpretazione del principio dell'irretroattivita della legge e prevalsa, con opportuni adattamenti, la teoria del fatto compiuto, secondo la quale una norma non puo considerarsi retroattiva quando, pur concernendo situazioni giuridiche ricollegabili ad un fatto verificatosi anteriormente alla sua entrata in vigore, la sua applicazione a tali situazioni e possibile in relazione alle medesime in se stesse considerate e cioe prescindendo dal loro collegamento col fatto generatore, sicche la norma non si risolve in una nuova disciplina di questo. (V.2926-67, massima n.330594 1115-66, massima n.322230).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)