Sez. 3, Sentenza n. 4015 del 02/04/1992 (Rv. 476528 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Rivalsa dell'ente assicuratore | INAIL - Azione di surroga nei confronti del terzo responsabile - Termine prescrizionale.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Rivalsa dell'ente assicuratore
L'INAIL, mentre con l'azione di regresso, prevista dagli artt. 10 ed 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, agendo contro il datore di lavoro dell'assicurato infortunato, fa valere in giudizio un diritto proprio nascente direttamente dal rapporto assicurativo, con l'azione di surroga, invece, nei confronti dei terzi responsabili estranei al rapporto assicurativo, fa valere in giudizio il diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurato, e, pertanto, con riguardo alla prescrizione, è soggetto al termine contemplato per il credito dell'infortunato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)